Le FAQ di Fontel

Tutti coloro che in Italia hanno un contratto per l'energia possono diventare clienti di Fontel: sia le imprese, dalla partita Iva alle aziende di grandi dimensioni, sia i consumatori privati.
Seguendo le indicazioni di questa pagina e di questo sito, i clienti privati possono facilmente configurare il proprio contratto scegliendo i servizi preferiti fra quelli proposti – oppure scegliendo la fornitura base e i soli servizi gratuiti.
Se invece si vuole ricevere una proposta su misura per un'azienda è possibile indicare le proprie esigenze e chiedere di essere ricontattati da un consulente, tramite la pagina Business di questo sito.
In Fontel calcoliamo la bolletta in base ai consumi effettivi. Per legge, usiamo i dati di consumo che ci comunica il distributore della tua città (A2A a Milano o Acea a Roma o E-distribuzione). Se il distributore è in ritardo, facciamo una stima sulla base dei consumi dei mesi precedenti.
Per evitare anche questa possibilità, è sufficiente che ci comunichi la tua autolettura del contatore, tramite l'Area Clienti web o l'App Fontel Mobile.
In caso di dubbi, comunque, potrai contattarci tramite il canale che preferisci (Area Clienti, App Fontel Mobile, chat, numero verde): verificheremo immediatamente i consumi fatturati per correggere eventuali errori.
Generalmente deve essere comunicata tra il primo ed il terzo giorno del mese.
Il passaggio a Fontel è molto semplice, ma ha comunque bisogno di alcuni tempi tecnici.
Dal momento della sottoscrizione a quando effettivamente l'energia di casa tua inizia ad esserti fornita da Fontel passano circa 45 giorni.
La prima bolletta arriva circa un mese e mezzo dopo l'attivazione della fornitura.
Anche se la normativa stabilisce che le bollette debbano essere minimo bimestrali, noi abbiamo scelto di fatturare ogni mese per assicurare al cliente maggiore possibilità di controllo e pi? sicurezza. La prima fattura sarà quindi relativa ai consumi del primo mese intero di fornitura.
In Italia, tutte le bollette dell'energia devono rispettare precisi requisiti e contenere un elevato numero di informazioni.
Noi abbiamo dedicato molto tempo allo studio di un modello chiaro e comprensibile, nel rispetto dei vincoli normativi.
Per dare un aiuto in pi? ai nostri clienti, abbiamo creato una guida interattiva alla nostra bolletta: guidafattura.Fontel.it.
In caso di imprecisioni o errori di stima da parte nostra, il cliente può segnalarcelo tramite il canale che preferisce (Area Clienti, App Fontel, chat, numero verde) e non sarà tenuto a pagare l'eventuale importo in pi? fatturato.
Mercato libero dell'energia significa che tutti i consumatori, privati o aziende, possono scegliere da chi comprare energia.
Nulla cambia nella qualità della luce e del gas, che sono trasportati fino alla casa o all'azienda del cliente attraverso gli stessi impianti e misurati dagli stessi contatori che ha sempre usato.
Per chi sceglie un fornitore del Mercato libero, il passaggio è assolutamente naturale, e i vantaggi sono molti – dalla minore burocrazia, a una pi? attenta cura del cliente, a concrete soluzioni di risparmio. E infatti in pochi anni 10 milioni di famiglie in Italia hanno lasciato il monopolio e hanno scelto l'energia liberalizzata.
Diventare clienti di Fontel non comporta nessun costo di ingresso e nessuna forma di cauzione, fideiussione o altro.
Non è nemmeno necessario avvisare il vecchio fornitore.
Siamo noi ad informare sia il fornitore precedente sia il distributore della tua città, cioè il proprietario del contatore e della rete di distribuzione di luce o gas della tua zona. Pensiamo a tutto noi, e non avrai alcun tipo di interruzione o interferenza nella fornitura durante il periodo di passaggio.
Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della delibera n. 152/03 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale;
da essa sono esclusi:
a) i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 200.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi industriali;
b) i clienti finali di gas metano caratterizzati da un consumo annuo superiore a 300.000 metri cubi alle condizioni standard per utilizzi ospedalieri;
c) i consumatori di gas metano per autotrazione.
Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal Cig (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente il Cig al numero verde 800 92 92 86 o con le modalità indicate nel suo sito internet www.cig.it, alla pagina "Assicurazione utenti finali"
Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale", ovvero 'il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica
Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico e/o fisico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica.

8.1 Chi ha diritto
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza, appartenenti: ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro; ad un nucleo famigliare con pi? di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; Ogni nucleo famigliare, che abbia i requisiti può richiedere per disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la fornitura gas. Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

8.2 Come chiederlo
Per accedere al bonus sociale occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l'apposita modulistica compilata in ogni sua parte.
I moduli sono reperibili sul sito dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas www.autorita.energia.it
Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, al suo stato di famiglia e alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette), nonch? la documentazione relativa all'ISEE. Per le richieste di bonus sociale per disagio fisico è indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l'ISEE . Per maggiori informazioni visita il sito dell' Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. Link https://www.autorita.energia.it/it/bonus_sociale.htm
9.1 Che cos'è
Dal 15 dicembre 2009 è attivo il cosiddetto "bonus sociale gas" (ovvero ‘il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l'obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per il gas naturale.

9.2 Chi ne ha diritto
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un contratto di fornitura di gas naturale, per la sola abitazione di residenza, appartenenti:
ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.107,5 euro;
ad un nucleo famigliare con pi? di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
con misuratore gas di classe non superiore a G6 (la classe del misuratore è collegata alla quantità di gas che può essere trasportata in un punto di fornitura e distingue le utenza domestiche da quelle di tipo industriale o commerciale. Questo parametro viene verificato dal distributore).
La compensazione è riconosciuta sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale (clienti domestici diretti), sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali (clienti domestici indiretti).

9.3 Come richiederlo
Per fare domanda occorre compilare gli appositi moduli e consegnarli al proprio Comune di residenza o presso altro istituto eventualmente designato dallo stesso Comune (ad esempio i Centri di Assistenza Fiscale CAF). I moduli sono reperibili: presso i Comuni,
sul sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas link https://www.autorita.energia.it/it/bonus_gas.htm
sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico link http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/
sia sul sito Anci. http://www.bonusenergia.anci.it/
Per maggiori informazioni visita il sito dell' Autorità energia elettrica il gas e il sistema idrico. Link https://www.autorita.energia.it/it/bonus_gas.htm
In caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e decorso un giorno dalla scadenza della fattura, Fontel darà corso alle azioni di recupero del credito.
Come previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi), con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), in caso di mancato pagamento, anche parziale, della bolletta e decorso 1 (un) giorno dalla scadenza della fattura, Fontel darà corso alle azioni di recupero del credito, sino a richiedere la sospensione della fornitura per morosità.
In particolare, Fontel procederà alla formale costituzione in mora del cliente, mediante invio di una comunicazione scritta a mezzo raccomandata, e provvedendo ad intimare il pagamento delle fatture non pagate in ottemperanza alle disposizioni dell'Aeegsi sopra citate.
Il cliente dovrà provvedere al pagamento entro 15 (venti) giorni dall'emissione della raccomandata (10 giorni solari per invio tramite Pec).
Trascorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, fatti salvi i casi di divieto della sospensione della somministrazione previsti dalla normativa di volta in volta applicabile e fatti salvi i minori termini previsti in caso di morosità reiterate, Fontel richiederà alla Società di Distribuzione la sospensione della fornitura per morosità.
Le spese per il costo di sospensione e riattivazione della fornitura le saranno addebitate sulla prima bolletta utile con un importo minimo di euro 15,51€ iva incrementabile fino ad un massimo di 200€ iva.
Per la fornitura di gasi i valori specifici sono fissati dai distributori locali. Dopo 20 giorni di sospensione protraendosi il mancato pagamento Fontel si riserva il diritto di risolvere il contratto di fornitura, promuovendo comunque le azioni per il recupero del credito.
Nel caso in cui le condizioni tecniche del contatore lo consentano, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata la riduzione dell'85% della potenza disponibile del contatore. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione, qualora il pagamento non risulti effettuato, la fornitura verrà sospesa.
Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l'avvenuto pagamento.
A seguito della richiesta di sospensione e dell'eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi in quota fissa previsti dalla normativa vigente
In caso di mancato rispetto da parte di Fontel delle disposizioni previste dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) sarà tenuto a corrispondere al cliente gli indennizzi automatici previsti. In particolare, il cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a:
30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, senza preventivo invio al cliente della comunicazione di costituzione in mora.
20 (venti) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridotta la potenza disponibile, in caso di:
a. mancato rispetto del termine ultimo indicato nella comunicazione di costituzione in mora entro cui il Cliente è tenuto ad effettuare il pagamento;
b. mancato rispetto del termine massimo previsto dall'Aeegsi tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora Fontel non sia in grado di documentare la data di invio;
c. mancato rispetto del termine minimo previsto dall'Aeegsi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data della richiesta al distributore della sospensione della fornitura per morosità.
Nei casi sopra indicati, al cliente finale non potrà essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura. Fontel corrisponderà al cliente l'indennizzo automatico direttamente o in occasione della prima fattura utile.
Ogni reclamo sarà gestito dal personale specializzato che, nel caso di informazioni riguardanti anche dati tecnici, provvederà ad inoltrare la richiesta al distributore di zona al fine di ottenere una risposta esaustiva.
Puoi presentare un reclamo scaricando e compilando il modulo ed inviandolo all'indirizzo mail: reclami@fontel.it

In alternativa sarà possibile utilizzare i seguenti recapiti:
Centro Direzionale di Napoli IS.A2 80143 Napoli
Fax: 0815626130 Numero Verde 800920092
A partire dal 1 gennaio 2017, in base a quanto disposto dalla delibera 209/2016/E/com, i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer dovranno rivolgersi alla conciliazione per risolvere le controversie non risolte a livello di reclamo con il proprio operatore.
Il tentativo di conciliazione è pertanto una tappa obbligatoria per il cliente per poi eventualmente procedere all'azione giudiziale.
La procedura di conciliazione potrà essere attivata dal cliente entro 1 anno dall'invio del reclamo, qualora la risposta dell'operatore risulti parziale o insoddisfacente. Nel caso in cui il cliente non riceva risposta al proprio reclamo dal proprio operatore, la domanda di attivazione potrà essere invece inviata dopo 50 giorni sempre dall'invio del reclamo.
Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico oppure, in alternativa, presso un organismo che offre procedure ADR anche paritetiche ed è iscritto nell'elenco ADR.
Il Servizio Conciliazione, gestito da Acquirente Unico per conto dell'Autorità, è gratuito e si svolge on line.
Le modalità di accesso al Servizio Conciliazione, i termini ed il funzionamento della procedura sono consultabili sul sito http://www.sportelloperilconsumatore.it/servizi/risoluzione-controversie/servizio-conciliazione.
Per ulteriori informazioni è possibile inviare una email al Servizio Conciliazione all'indirizzo servizioconciliazione@acquirenteunico.it, oppure contattare lo Sportello per il consumatore di energia al numero verde 800.166.654.
Non esiste una risposta valida per tutti. In estrema sintesi, la scelta dipende dalla propensione al rischio del cliente.
Chi sceglie il prezzo fisso, che solitamente dura un anno, accetta di pagare un prezzo che potrebbe essere pi? alto, ma è garantito e senza aumenti. Al contrario, il prezzo indicizzato prevede un meccanismo per il quale il prezzo dell'elettricità o del gas è legato a un indice che varia in funzione dei prezzi all'ingrosso, quindi chi lo sceglie accetta il rischio di pagare un po' di pi?, se l'indice sale, ma ha la possibilità di risparmiare se il prezzo dell'energia scende.
Per maggiori dettagli consulta le offerte sul nostro sito.
La differenza sostanziale sta nel fatto che nel mono-orario la tariffa è unica, mentre nel bi-orario le tariffe variano a seconda della fascia oraria di utilizzo.
Non esiste una formula valida per tutti: per una discoteca che usa l'elettricità soprattutto la sera e nel fine settimana, per esempio, potrebbe essere pi? conveniente l'offerta bi-oraria; per un'attività con consumi costanti nella giornata e nella settimana è pi? conveniente il prezzo mono-orario.
Proprio per offrire soluzioni su misura per le diverse esigenze di imprenditori e partite Iva, proponiamo una gamma di offerte, che comprende prezzi sia mono-orari sia bi-orari.
Prima di sottoscrivere un contratto per l'elettricità o per il gas, soprattutto in azienda, è importante conoscere le proprie modalità di consumo e come possono variare nel tempo.
Non si tratta di un'analisi facile, soprattutto quando l'energia è necessaria per complessi processi di lavorazione, magari su pi? turni, o quando elettricità e gas vengono usati in modo diverso nell'arco della giornata o della settimana. Per questo mettiamo a disposizione di chi ci contatta un consulente energetico, che prima analizza lo storico dei consumi aziendali, poi propone le soluzioni energia pi? indicate.
Per maggiori dettagli consulta la sezione, presente sul sito, dedicata all'efficientamento energetico.
A piccole imprese e partite Iva proponiamo soluzioni luce e gas costruite su misura in base alle loro specifiche esigenze: un nostro consulente energetico incontra il cliente e definisce con lui un'offerta studiata in base ai suoi bisogni e alle modalità di utilizzo dell'energia elettrica e del gas della sua attività.
In questo modo offriamo alle imprese delle tariffe di energia e gas personalizzate, che rispondono puntualmente alle singole esigenze di consumo.
Diventare clienti di Fontel è un'operazione semplice: tutto quello che il cliente deve fare è sottoscrivere il nuovo contratto di fornitura, poi pensiamo direttamente noi ad avvisare il precedente fornitore, cos? come anche il distributore locale, proprietario della rete di distribuzione cui l'azienda è collegata.
Non occorre nessun tipo di intervento tecnico, non si verifica nessuna interruzione o alterazione del servizio.
Anche per questo facciamo in modo di avvisare il cliente per tempo della data esatta in cui la sua energia inizia ad essere fornita da Fontel.
Il passaggio a Fontel è molto semplice, ma ha comunque bisogno di alcuni tempi tecnici, in particolare nel caso di aziende e imprese. Se la tua azienda è collegata alla rete elettrica in bassa tensione, dalla firma del contratto a quando effettivamente l'energia per la tua attività inizia ad esserti fornita da Fontel, passano circa 3 mesi - durante i quali non devi pensare n? pagare nulla.
Pensiamo a tutto noi, informandoti via via sui diversi passi che mancano alla tua attivazione e informandoti sulla data del tuo ingresso in fornitura con noi.
La prima bolletta verrà emessa 2 mesi dopo la data di inizio fornitura.
Per Info sulla frequenza della fatturazione vedi il punto 22.
In armonia con la delibera 463/2016/R/com e s.m.i., la Fontel emette fattura con la frequenza sotto riportata:
Cliente Energia Frequenza di fatturazione
Clienti non domestici in bassa tensione e con potenza disponibile superiore a 16,5 kW Mensile
Clienti non domestici in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW Bimestrale
Clienti domestici Bimestrale
 
Cliente Gas Frequenza di fatturazione
utenze domestiche fino a 5000 smc/anno Bimestrale
Utenze non domestiche e partite iva Mensile
 
Cliente Tlc Frequenza di fatturazione
Telecomunicazioni/Fonia/Adsl Mensile
Sia all'atto della sottoscrizione sia dopo, tramite il servizio Assistenza Clienti, con noi puoi scegliere se preferisci ricevere la bolletta cartacea oppure essere informato via email dell'avvenuta emissione e scaricarla in formato pdf dalla tua Area Clienti riservata.
è importante comunque sottolineare che il documento pdf è sempre una copia conforme, e come tale archiviabile anche a fini amministrativi.
In Fontel calcoliamo la bolletta in base ai consumi effettivi. Per legge, usiamo i dati che ci comunica il distributore della tua città (A2A a Milano o Acea a Roma). Se il distributore è in ritardo, facciamo una stima sulla base dei consumi dei mesi precedenti.
Per essere certo che i consumi fatturati siano sempre quelli corretti, puoi consultare la voce "Riepilogo consumi e ricalcoli" della bolletta, dove trovi il dettaglio dei consumi fatturati e l'indicazione se si tratta di un dato letto o stimato.
Per evitare stime, è sufficiente che ci comunichi la tua autolettura del contatore, tramite l'Area Clienti web o l'App "Fontel Mobile" oppure inviando una mail al seguente indirizzo misure@fontel.it
A partire dal 1 marzo 2018, qualora riceva una fattura contenente importi per consumi riferiti a periodi trascorsi da almeno due anni, può contestarli e non pagarli, in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Il Suo venditore ha l'obbligo, contestualmente a tale fattura e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del pagamento, di informarLa per agevolarLa nell'esercizio di questa facoltà. Per ulteriori informazioni chiami il numero verde dello Sportello dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 800 166 654
A Decorrere dal 1 Gennaio 2016 il pagamento del canone RAI, a seguito delle introduzioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 ( Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ), viene addebitato all'intero delle fatture di Energia Elettrica mediante apposita voce.
Nel corso di questi anni con l'introduzione della Legge di Stabilità 2017 ( Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ), l'importo del canone Rai è diminuito da € 100,00 ( dilazionato in 10 rate e distribuito sui mesi da Gennaio 2016 ad Ottobre 2016 ) ad € 90,00 ( dilazionato in 10 rate e distribuito sui mesi da Gennaio a Ottobre).
Sono tenuti al pagamento del canone RAI:
Coloro che detengono uno o pi? apparecchi televisivi capaci di ricevere trasmissioni radio televisive indipendentemente sia dalla qualità del segnale, sia dalla quantità di utilizzo del dispositivo ("è stata, infatti, introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015). Quindi, i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale dovranno effettuare il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica. Questi utenti non potranno pi? pagare tramite bollettino postale.")
Soggetti Esenti:
• proprietari di seconde case;
• utenti che non possiedono un apparecchio televisivo;
• over 75 con un reddito, sommato a quello del coniuge, che non superi 8.000 €;
• invalidi degenti in case di riposo;
• persone per la quale il canone è già stato versato da coniuge o convivente;
• ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate; la detenzione del televisore all'interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone;
• militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
• agenti diplomatici e consolari stranieri, ma solo in caso di reciprocità (cioè se i diplomatici italiani godono dello stesso vantaggio all'estero);
• rivenditori e/o riparatori di apparecchi televisivi;
Ai fini di far valere tale esenzione l'utente potrà:
inviare raccomandata con ricevuta di ritorno, all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1, Sportello Sat, Corso Bolzano n. 30, 10121, Torino;
inviare PEC all'indirizzo dp.1torino@pce.agenziaentrate.it.
Compilare documento di Autocertificazione attraverso la specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate

Infine, come precisato nel decreto attuativo del Mise pubblicato il 17 marzo 2016, l'utente potrà pagare l'importo della Fattura di energia elettrica scorporando la rata imputata al pagamento del canone senza subire alcuna procedura di messa in mora o distacco per morosità da parte del proprio gestore. In questo caso, tuttavia, sarà l'Agenzia delle Entrate ad effettuare le doverose operazioni di accertamento e ad applicare le necessarie sanzioni secondo modalità e termini prescritti dalla Legge.
Con domiciliazione su conto corrente postale o bancario (in caso di secondo esito consecutivo di insoluto ci riserviamo la facoltà di riaddebitare eventuali costi bancari ad essi correlati e di revocare il mandato)
- Con bollettino postale (se allegato) presso tutti gli uffici postali o le filiali bancarie
- Con carta di credito accedendo all'Area Clienti sul sito www.fontel.it
- Bonifico bancario alle seguenti coordinate Iban: IT11V0101003400100000033819
- E' gratuito il pagamento effettuato presso la nostra sede. Centro Direzionale di Napoli Is.A2
- In caso di pagamento con bonifico o con bollettino postale non premarcato è necessario sempre indicare nella causale il numero di fornitura ed il numero della bolletta.
Per attivarla è sufficiente compilare il modulo SEPA Direct Debit (SDD) scaricando il modulo nella sezione Modulistica.
E' possibile verificarlo direttamente sulla bolletta: sulla prima pagina è riportato l'istituto su cui è stato attivato il RID.
Si. Si può scegliere di ricevere la bolletta in formato digitale direttamente al proprio indirizzo di posta elettronica contattando il Servizio Clienti Fontel al Numero Verde 800920292 oppure alla seguente mail energia@fontel.it
Per comunicare un avvenuto pagamento è necessario inviare un fax della ricevuta al numero 0815626130 o inoltrare una e-mail all'indirizzo ufficiocrediti@fontel.it con allegata copia della ricevuta.