Canone RAI

Delucidazioni sul Pagamento Canone Rai in Bolletta

A Decorrere dal 1 Gennaio 2016 il pagamento del canone RAI, a seguito delle introduzioni contenute nella Legge di Stabilità 2016 ( Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ), viene addebitato all’intero delle fatture di Energia Elettrica mediante apposita voce.

Nel corso di questi anni con l’introduzione della Legge di Stabilità 2017 ( Legge 11 dicembre 2016, n. 232 ), l’importo del canone Rai è diminuito da € 100,00 ( dilazionato in 10 rate e distribuito sui mesi da Gennaio 2016 ad Ottobre 2016 ) ad € 90,00 ( dilazionato in 10 rate e distribuito sui mesi da Gennaio a Ottobre).

Sono tenuti al pagamento del canone RAI:

  • Coloro che detengono uno o più apparecchi televisivi capaci di ricevere trasmissioni radio televisive indipendentemente sia dalla qualità del segnale, sia dalla quantità di utilizzo del dispositivo (“è stata, infatti, introdotta la presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica (articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015). Quindi, i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale dovranno effettuare il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell’utenza di energia elettrica. Questi utenti non potranno più pagare tramite bollettino postale.”)

Soggetti Esenti:

  • proprietari di seconde case;
  • utenti che non possiedono un apparecchio televisivo;
  • over 75 con un reddito, sommato a quello del coniuge, che non superi 8.000 €;
  • invalidi degenti in case di riposo;
  • persone per la quale il canone è già stato versato da coniuge o convivente;
  • ospedali militari, Case del soldato e Sale convegno dei militari delle Forze armate; la detenzione del televisore all’interno di un alloggio privato, anche se situato dentro le strutture militari, non esonera dal pagamento del canone;
  • militari di cittadinanza straniera appartenenti alle Forze Nato;
  • agenti diplomatici e consolari stranieri, ma solo in caso di reciprocità (cioè se i diplomatici italiani godono dello stesso vantaggio all’estero);
  • rivenditori e/o riparatori di apparecchi televisivi;

Ai fini di far valere tale esenzione l’utente potrà:

  • inviare raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale 1, Sportello Sat, Corso Bolzano n. 30, 10121, Torino;
  • inviare PEC all’indirizzo dp.1torino@pce.agenziaentrate.it.
  • Compilare documento di Autocertificazione attraverso la specifica applicazione disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate

 

Infine, come precisato nel  del pubblicato il 17 marzo 2016, l’utente potrà pagare l’importo della Fattura di energia elettrica scorporando la rata imputata al pagamento del canone senza subire alcuna procedura di messa in mora o distacco per morosità da parte del proprio gestore. In questo caso, tuttavia, sarà l’Agenzia delle Entrate ad effettuare le doverose operazioni di accertamento e ad applicare le necessarie sanzioni secondo modalità e termini prescritti dalla Legge. Ricordiamo, però, che pagare il consumo elettrico ma non il canone  punita dal .